Il D.Lgs.vo 81/08, prevede espressamente. all’art. 41, comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. L’obbligo riguarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di alcoldipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope anche la la sola assunzione solo sporadica: sarà poi il SERT, se del caso, ad accertare se si tratta si uso occasionale, abituale o tossicodipendenza. Con riferimento alle problematiche legate all’alcol abbiamo, ad oggi, due norme contemporaneamente vigenti:
La legge 125 del 2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”);
Il Decreto Legislativo 81/08 (art. 41 comma 4).
Le due norme, pur trattando dello stesso tema (problemi legati all’alcol) disciplinano, con riferimento ai lavoratori, due aspetti differenti:
Assunzione anche sporadica di alcol (legge 125/01);
Alcoldipendenza (D.Lgs.vo 81/08).
La legge 125/01 (Art. 15)
La legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:
Personale sanitario in strutture pubbliche e private
Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
Mansioni che prevedono il porto d’armi
Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
Addetti all’edilizia,
Controllori di volo e del traffico ferroviario
Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
E molti altri…
Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) effettuino test alcolimetrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti non c’è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell’aria espirata) perché non è vietato “bere troppo”, è vietato bere in senso assoluto. E del resto, anche il Codice della Strada prevede il limite “zero”, oltreché per i neopatentati, anche per i conducenti professionali.
Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcodipendente (condizione per fortuna rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.
Attenzione: stiamo parlando di assunzione anche di modiche quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori. Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sè o per glia altri, ne’ più ne’ meno come farebbe (e deve fare) in qualsiasi caso un lavoratore, anche per un “normale” malessere indipendente dall’uso di alcol o di altre sostanze, non appaia in grado di assolvere in sicurezza ai suoi compiti. Ciò è espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico.
Sanzioni aggiuntive.
Peraltro, le delibere attuative delle Regioni Piemonte e Toscana (vedi oltre) prevedono espressamente che nella redazione del documento di valutazione dei rischi siano descritte anche le procedure per la gestione dei casi di lavoratori che si presentino sul lavoro in evidente stato di alterazione etilica.
Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01 (multa da 516 a 2.582 Euro), per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni previste dal D.Lgs.vo 81/08 per chi non rispetta le disposizioni aziendali (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro) e l’Azienda può stabilire autonomamente sanzioni disciplinari, che devono essere previste nel DVR.
Per il Datore di lavoro che non rispetti il divieto di somministrazione di alcol la sanzione prevista dalla legge 125/01 è la stessa. Ma per il Datore di Lavoro che non rispetti il divieto, o non vigili sul rispetto del divieto da parte dei lavoratori, il rischio più serio è costituito dalla responsabilità penale e civile in caso di infortunio subito dal lavoratore, o di danni verso terzi eventualmente causati dal lavoratore stesso.
Sia le delibere le procedure definite dalla Regione Piemonte che quelle della Regione Toscana prevedono l’effettuazione della etilometria su aria espirata. In caso di positività, la Regione Piemonte prevede il controllo ematico di conferma (prelievo eseguito entro quindici minuti dall’etilometria) mentre nella Regione Toscana non è previsto alcun controllo ematico di conferma.
La sorveglianza sanitaria per l’alcoldipendenza: un problema complesso
Il problema dell’alcoldipendenza è molto più complesso del semplice accertamento del rispetto del divieto di assumere alcolici. Innanzitutto, come già ricordato, non è detto che chi risulti positivo all’etilometria sia un alcoldipendente: anzi, nella grande maggioranza dei casi si tratta di persone che hanno bevuto anche modiche quantità di vino, birra o superalcolici, contravvenendo tuttavia al divieto. Per contro, non è detto che una persona negativa al test non sia alcoldipendente: i lavoratori alcoldipendenti infatti, quando sanno che c’è la visita del medico competente, si presentano normalmente “sobri”.
Difficilmente tuttavia questi ultimi potranno nascondere al Medico Competente esperto, se presenti, i segni fisici e comportamentali caratteristici della condizioni, quali ad esempio: viso arrossato, sovrappeso o magrezza esagerata, torpore della reazione pupillare alla luce, sudorazione profusa, tremori muscolari marcati dei piccoli muscoli delle dita, del volto, delle palpebre e della lingua, stanchezza e dolori muscolari, diarrea, insonnia, vertigini, orinazione frequente, lingua secca, tremante, con bordi irregolari, fratture costali, malattie polmonari, pressione arteriosa labile con innalzamento, sensibilità cutanea aumento della temperatura corporea.
Tali segni e sintomi andranno poi supportati da ulteriori informazioni desumibili dall’anamnesi, da esami ematici, dalla somministrazione di questionari ad hoc (Audit C).
In nessun caso un solo esame ematico, in assenza dei parametri anamnestici e clinici potrà deporre per uno stato di alcoldipendenza. In particolare, alcuni esami, quali la CDT, o Transferrina desialata, spesso impropriamente utilizzato per lo “screening” dell’alcoldipendenza, non forniscono in realtà. da soli, alcuna informazione utile. La CDT, ad esempio, ha una “predittività positiva” non superiore al 45%: significa che su 100 positivi al test solo 45, forse, sono alcoldipendenti, gli altri 55 hanno la CDT alta per altri motivi. Per questo al Regione Toscana, ad esempio, non la indica tra i parametri facoltativi, mentre indica quali parametri standard del protocollo sanitario le Transaminasi, la GGT ed i Trigliceridi.
La diagnosi di alcoldipendenza è di competenza dei Centri di Alcologia cui il Medico Competente, sulla base della sorveglianza sanitaria, invierà i lavoratori in caso di sospetto diagnostico, e si fonda su di un complesso di elementi anamnestici, clinici e chimico-clinici specialistici.
La situazione nazionale e nelle varie Regioni
Al momento attuale (Febbraio 2015) il gruppo tecnico della Conferenza Stato-Regioni ha elaborato una bozza di “indicazioni” non ancora approvata, tuttavia dalla Conferenza.
Gli orientamenti desumibili dalle bozze in circolazione sarebbero i seguenti:
a) sul piano delle linee direttrici:
– unificazione in un unico quadro normativo, valido su tutto il territorio nazionale, delle problematiche relative ad alcol e stupefacenti, unificando e superando i precedenti provvedimenti del 16 Marzo 2006, 30 Ottobre 2007 e 18 Settembre 2008;
– come conseguenza del punto precedente, previsione di un unico elenco di mansioni a rischio, uguali per alcol e stupefacenti;
– stabilire un unico protocollo diagnostico nazionale;
– uniformare i comportamenti degli organi di vigilanza.
Su piano procedurale, alcuni punti fermi sembrebbero essere i seguenti:
– divieto, di assunzione di alcol, di cui all’art. 15 della L. 125/01, vigerebbe “durante il lavoro” (attualmente vige un divieto assoluto, anche se ovviamente i controlli alcolimetrici possono essere effettuati solo durante il lavoro);
– verrebbe comunque stabilito il principio della “non accettazione al lavoro” di soggetti giudicati temporaneamente non idonei in quanto abbiano assunto precedentemente al lavoro sostanze stupefacenti o alcol; l’accertamento deve essere effettuato dal medico competente, e le sostanze o i metaboliti delle stesse devono essere rilevati sulle matrici specifiche: per gli stupefacenti contrariamente a quanto attualmente previsto, viene identificata la saliva, mentre per il rilevo dell’alcolimetria si conferma l’uso dell’etilometro su aria espirata. Per l’alcol è prevista una soglia minima tollerabile di 0,3 g/l.
– viene prevista la possibilità di dotazione sul luogo di lavoro di test rapidi per l’autodiagnosi del tasso alcolemico da parte dei lavoratori;
– per il controllo medico su lavoratori per i quali sussista il dubbio di assunzione di stupefacenti o alcol, e che non svolgano mansioni a rischio , il datore di lavoro può rivolgersi all’ASL ai sensi della Legge 300/70 (art. 5);
Nell’elenco unico delle mansioni a rischio:
– non sarebbero più presenti il personale insegnante e il personale sanitario;
– le mansioni relativa al trasporto di cose e persone riguarderebbero tutte le categorie di patenti;
– per le macchine movimento terra e merci, figurerebbero solo le macchine per la cui guida è richiesta una specifica abilitazione;
– i lavoratori edili sono presenti, ma limitatamente agli operatori che svolgono attività in quota superiore a 2 metri;
– sarebbero previste tutte le attività comportanti l’obbligo della dotazione di armi, indipendentemente dall’obbligo del porto d’armi.
Nel frattempo, prima ancora della predisposizione della bozza, le Regioni Puglia e Friuli Venezia Giulia avevano adottato proprie linee di indirizzo in merito.
Solo due Regioni (Piemonte nel 2012 e Toscana nel 2013) hanno ritenuto, nelle more della approvazione del documento del Gruppo Tecnico, di adottare autonomamente un provvedimento derivato, peraltro con alcune differenze applicative.
Fermo restando, per le Regioni che hanno adottato autonomi provvedimenti aventi forza di legge, l’obbligo di adottare le procedure definite dalle rispettive Giunte Regionali, nelle altre Regioni, per chi ritenga di attivare la sorveglianza sanitaria, si può fare riferimento adottare le procedure definite dalla Regione Toscana, in quanto più recenti, sulla base del disposto legislativo (art. 25 comma 1 lett. b) per cui il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria “tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”
fonte e autore: Graziano Frigeri, Blog Euronorma (www.euronorma.it/blog)