REGISTRO INFORTUNI

Tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente o equiparato (soci e collaboratori continuativi) hanno l’obbligo di tenere un registro infortuni; in pratica sono escluse dall’obbligo solo le aziende individuali.
Il registro deve essere conforme al modello previsto dal D.M. 12/09/58 e vi devono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento.

IMPORTANTE:
Si ricorda che nel caso un’azienda industriale o artigianale inizi l’attività o effettui una variazione di sede operativa trasferendosi in un nuovo insediamento produttivo, è obbligatorio effettuare la comunicazione allo SPISAL, ex art. 67 DLgs81/08, utilizzando la scheda regionale specifica.

 

 

da http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/servizio-di-prevenzione-igiene-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro-spisal/registro-infortuni/,479