RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS

Download (PDF, 1.81MB)

Download (PDF, 1.26MB)

La circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio del Ministero della Saluti riconduce l’emergenza coronavirus all’obbligo, gravante sul datore di lavoro insieme al medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Titolo X, Capo II), di tutelare i dipendenti dal c.d. “rischio biologico, in funzione della entità del pericolo corrente.

Tale rischio ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D. Lgs. 81/2008).

Attenzione ai casi sospetti

Prescrizioni specifiche e più stringenti operano con riferimento ai soggetti (nella specie, gli operatori sanitari) che abbiano avuto contatti diretti con persone contagiate o rientranti nella definizione di “caso sospetto” ai sensi dell’allegato 1 della circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020.

In tale contesto, per “caso sospetto” si intende:

Una persona con infezione respiratoria acuta – (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre,dispnea e tosse) che ha richiesto il ricovero in ospedale, e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

  • storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina,

oppure

 

  • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV2

oppure

 

  • ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS- Cov-2

 

In tali casi occorrerà contattare i servizi sanitari e, nell’attesa, evitare ulteriori contatti con i malati, fornire loro maschere chirurgiche, lavare accuratamente le mani e prevenire il contatto con liquidi delle persone contagiate o con materiali infetti da queste ultime utilizzati.

Obblighi per i datori di lavoro…

Al di là di tali direttive ministeriali, rivolte direttamente nei confronti di operatori di servizi o esercizi a contatto con il pubblico, operano poi gli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti.

A questo proposito, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all’interno di locali aziendali ubicati nel contesto nazionale, rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie (anche in ottica strumentale all’attuazione delle prescrizioni ministeriali da parte dei singoli) ad assicurare la salubrità degli ambienti: tra queste,  l’installazione di erogatori di gel di soluzioni idroalcoliche (concentrazione di alcol al 60-80%); l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol; la dotazione di guanti e, in caso di richiesta, mascherine protettive; fornire a tutti i lavoratori il vademecum allegato con le principali misure di prevenzione minime da attuare. SI RACCOMANDA ANCHE CHE TUTTI I SOGGETTI CHE DOVESSERO PRESENTARE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA LIEVE DEVONO RIMANERE A CASA E CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE CHE VALUTERA’ LA SITUAZIONE CLINICA. 

Fermi restando tali obblighi “minimi”, l’imprenditore è poi tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.

 

Ciò in quanto anche in tali ipotesi rimane fermo l’obbligo datoriale di attuare specifiche misure di sicurezza (si veda nello specifico l’art. 18, co.1, lett. e), D. Lgs. n. 151/2015) calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie (si veda l’interpello Ministero del Lavoro n. 11/2016) del luogo della prestazione.

Si segnala che la Regione Veneto ha attivato il numero verde 800462340 per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus.

 

Così descritto il quadro attuale, rimane inteso che le misure precauzionali richieste o messe in atto da operatori e datori di lavoro potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali, dall’OMS e dagli esperti del settore.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Medico Competente

0 commenti

Lascia un Commento

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *