CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Il DM 388/2003 reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale in merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.

Attrezzature da garantire:

Il datore di lavoro deve garantire presso il luogo di lavoro:

 a) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale per tutte le tipologie di aziende;
 b) la cassetta di pronto soccorso nelle aziende di gruppo A e di gruppo B (allegato I del DM 388/2003);
 c) il pacchetto di medicazione nelle aziende di gruppo C (allegato II del DM 388/2003

 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • Guanti sterili monouso (5 paia).
  • Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
  • Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
  • Teli sterili monouso (2).
  • Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
  • Confezione di rete elastica di misura media (1).
  • Confezione di cotone idrofilo (1).
  • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
  • Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
  • Un paio di forbici.
  • Lacci emostatici (3).
  • Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
  • Termometro.
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

  • Guanti sterili monouso (2 paia).
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
  • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
  • Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
  • Confezione di cotone idrofilo (1).
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
  • Un paio di forbici (1).
  • Un laccio emostatico (1).
  • Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

da http://www.unipd-org.it/rls/Prontosoccorso/Prontosoccorso.html

OBBLIGO VACCINAZIONE ANTITETANICA

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per legge dal 1963 (Legge292 del 05/03/1963 e Legge 419 del 20/03/1968) per “a) le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti ed addetti ai lavoratori di sistemazione e preparazione delle piste degli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavori la vaccinazione è resa obbligatoria …” “Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) … la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura e spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.”

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente (art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n. 81/2008) viene definito come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. 

 

Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici titoli e requisiti e che lo stesso abbia anche una comprovata esperienza professionale, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (così Cass. Pen., sez. III, 2.07.2008, u.p. 21.05.2008, n. 26539, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 162 e 233).

Compito del medico competente, in altri termini, non è soltanto quello di procedere alle visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, di esserne l‘alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell’identificazione dei rimedi (Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, n. 5037).

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 39 c. 4) prevede che il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”: il medico competente può essere anche un privato, ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6.02.2001,n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 234).

 

Inoltre (art. 39 c. 6, D.Lgs. n. 81/2008) “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: l’individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa l’individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato con l’arresto o l’ammenda per violazione dell’art. 18 comma 1 lett. a che prevede la nomina di un medico competente. L’eccezione prevista dall’art. 39 comma 6 opera solo se si rispetta l’obbligo ivi tassativamente previsto di nominare il medico competente coordinatore che incarna l’unicità della funzione medica.

 

Si tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.

da http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/i-compiti-del-medico-competente-AR-12481/