Sicurezza sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro e danni salute

Quali sono i requisiti della delega di funzioni per la sicurezza del lavoro che esonerano il datore di lavoro dalle responsabilità di danni alla salute? Ecco le novità

La delega funzioni per la sicurezza serve ad esonerare il datore di lavoro da alcune responsabilità in caso di danni alla salute e di incidenti sul lavoro  (d.lgs. n. 81/08).

Tuttavia, come confermato dai paletti imposti dalla Cassazione, occorrono dei requisiti formali e sostanziali.

Sicurezza sul lavoro: requisiti delega funzioni per esonero responsabilità

In primis la delega funzioni deve risultare da un atto scritto con data certa che, intuitivamente, deve essere antecedente all’infortunio nel caso in cui la causa riguardi un evento specifico (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 15028 del 1° aprile 2014). Non è sufficiente all’uopo una delega implicita risultante dalla mera ripartizione, all’interno dell’azienda, dei compiti ai dipendenti.

Dal documento deve altresì risultare in modo chiaro l’accettazione del delegato all’assunzione delle mansioni antiinfortunistiche in tema di sicurezza sul lavoro.Il delegante deve specificare i compiti assegnati al delegato altrimenti la delega è “impropria” e quindi nulla. Lo scopo di questo requisito sostanziale è di poter verificare la competenza del soggetto incaricato.

Delega funzioni sicurezza lavoro: quali responsabilità restano in capo dal datore

Va chiarito inoltre un aspetto importante: la delega ad un responsabile per la prevenzione e la sicurezza non esonera il datore dalla responsabilità penale di cui resta il garante principale. Il datore quindi mantiene l’obbligo di vigilanza sulla correttezza gestione del rischio anche se non deve riguardare momento ma può essere complessiva e generale (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n.9505 del 27 febbraio 2013). Oltre alla cd culpa in vigilando, il datore di lavoro resta responsabile per i casi di carenze che attengano alla politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali di fatto nessun intervento del delegato possa realisticamente essere risolutivo (Cass. pen. sezione IV, 28 gennaio 2009, n. 4123). Il datore quindi resta obbligato ad assumere le iniziative necessarie a neutralizzare le situazioni di pericolo e di rischio.

 

dal sito http://www.investireoggi.it/