TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

La norma di riferimento per la tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Molte attività lavorative possono costituire per la lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

In generale, per tutte le Lavoratrici dipendenti è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere all’INPS la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto), se svolge lavori non vietati in gravidanza (certificato del medico competente o dichiarazione del datore di lavoro, qualora non sia soggetta a visite mediche da parte del medico competente aziendale) e gode di buone condizioni di salute (certificato del ginecologo).

Le Lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento fino a sette mesi dopo il parto non possono essere adibite a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” così come individuati dalla normativa di riferimento e in base alla specifica valutazione dei rischi che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare (art.28 del D.Lgs 81/08). Degli esiti di questa valutazione devono essere messe a conoscenza tutte le lavoratrici in età fertile.

 

 

da http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/1291

MEDICO COORDINATORE

Il testo unico di sicurezza del lavoro – D.Lgs. n. 81/2008, nell’intento di garantire al medico la possibilità di svolgere in autonomia la propria attività di tutela della salute dei lavoratori [la Cassazione ha sottolineato che se da un lato il medico competente “è scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall’altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell’interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza” (Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 163-164)], prevede, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, all’art. 39 c. 4, che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”:  il medico competente può essere anche un privato [vale a dire ad un professionista (libero e dunque non un dipendente – n.d.r.), che sia idoneo a svolgere le funzioni sanitarie richieste per prevenire le malattie professionali” (Cassazione penale, sez. IV, 1 giugno 1978, in Cass. Pen. 1980, 238; e in Riv. pen. 1979, 533).], ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 234).

Inoltre (art. 39 comma. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, decisamente innovativo rispetto al D.Lgs. n. 626/94) “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: l’individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa l’individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato con l’arresto o l’ammenda per violazione dell’art. 18 comma 1 lett. a, che prevede la nomina di un solo medico competente; l’eccezione prevista dall’art. 39 comma 6 opera lecitamente solo se si rispetta l’obbligo ivi tassativamente previsto di individuare con atto scritto del datore di lavoro o del suo delegato avente data certa (a fini probatori) il medico competente coordinatore, che incarna l’unicità della funzione medica e la tendenziale omogeneità di tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa azienda che pure potrebbero avere medici diversi che li visitano.

 

da http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/l-individuazione-obbligatoria-del-medico-coordinatore-AR-11638/

STRESS LAVORO CORRELATO

Per stress lavoro correlato si intende la condizione fisiologica di malessere che nasce da condizioni lavorative non in linea con un equilibrato svolgimento psico-fisico dell’attività lavorativa. È indicato come malessere fisiologico, perché lo stress non deve essere considerato una malattia; è, invece, una condizione di adattamento fisiologico, così come riferito nel’art.3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, che produce effetti negativi sulla salute fisica, emotiva e psicologica del lavoratore sottoposto a stress, di carattere ambientale, personale, lavorativo.

In maggiore dettaglio, lo stress lavoro correlato viene inteso, in ambito medico, come quel disequilibrio generato tra la domanda percepita, la conoscenza delle proprie capacità ed il risultato ottenuto, il quale, non essendo in linea con le aspettative, genera un disequilibrio e, quindi, una condizione di stress. Dal punto di vista lavorativo, una condizione di stress può essere generata da molti fattori tra cui:

  • Il contenuto del lavoro o della mansione da svolgere,
  • Carenza di comunicazione,
  • Carenza di informazione,
  • Inadeguatezza alla mansione svolta,
  • Inadeguatezze gestionali

Lo stress lavoro correlato rientra, secondo l’art.28 del D.lgs. 81/08, all’interno di quei fattori che devono essere monitorati all’interno di un’impresa, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e la cui valutazione va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi. La valutazione del rischio da stress lavoro correlato, che vede come attori principali il Datore di Lavoro (DDL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, consiste nell’individuare indicatori, facilmente e chiaramente misurabili, delle manifestazioni esterne di stress, in relazione a condizioni di lavoro.

Tali indicatori possono essere riferiti a due ambiti lavorativi:

  •  Elementi legati al contesto di lavoro, come gli orari, la pressione emotivi e psicologica, la natura dell’organizzazione e la sua cultura interna, le possibilità di partecipazione, etc.
  •  Elementi legati al contenuto del lavoro, come la natura del compito, della mansione, la complessità, il contenuto stesso del lavoro e le competenze necessarie per svolgerlo.

La valutazione si basa su due tipologie di criteri diversi:

  • Criteri oggettivi: assenze per malattia, assenteismo, turnazione, lamentele dai lavoratori,
  • Criteri soggettivi: la percezione dell’ambiente di lavoro di ogni individuo, violenza e molestie di natura psicologica, problemi disciplinari, tensioni emotive e sociali tra i lavoratori,

Da queste due tipologie di criteri è possibile giungere ad una stima del rischio relativo allo stress lavoro correlato. Per quanto riguarda un’adeguata metodologia, volta all’individuazione degli elementi capaci di generare stress, i passi da compiere prevedono, per prima cosa, il cercare di identificare, nella maniera più oggettiva possibile, i fattori di stress legati al lavoro, dopo di che vanno individuati i lavoratori a rischio, al fine di intervenire suoi potenziali problemi di carattere disciplinare ed infine realizzare un’adeguata documentazione relativa ai rischi individuati e alle relative tecniche di miglioramento da mettere in pratica.

Un’accurata valutazione dello stress lavoro correlato è, oltre che una buona pratica per la salute dei lavoratori, anche un ottimo modo per evitare cali di produttività dovuti alla non efficiente operatività dei lavoratori che, secondo molti studi, lavorano meno e peggio se in condizioni di stress.

 

 

 

 

da http://www.sicurezza.com/valutazionerischi/stress-lavoro-correlato

ALLEGATO 3B

L’allegato 3B è la comunicazione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, questa è la dicitura ufficiale dell’allegato 3B, il comma 2 dell’art.3 del decreto specifica che i dati sono utilizzabili a fini epidemiologici ma non stabilisce l’esclusività di questo utilizzo, cioè i dati potrebbero essere utilizzati anche con altri fini ad esempio per fini di vigilanza e questa è una delle cose per il quale l’allegato 3B nell’ambito dei Medici Competenti ha sollevato molte perplessità. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, questo di fatto è la ripetizione del contenuto dell’art.40, ma in sede di prima applicazione vedremo l’art.4 fissa al 30 giugno la scadenza della prima trasmissione. Che cos’è questo allegato 3B? Di fatto il decreto riporta la riproduzione stampa di un foglio dati di tipo Excel e ogni foglio comprende 2 sezioni: la prima sezione contiene le informazioni che il Datore di Lavoro deve fornire al Medico Competente, la seconda sezione contiene invece le informazioni fornite dal Medico Competente stesso in base alla sua attività e ai risultati della sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda la informazioni fornite dal Datore di Lavoro si tratta dei dati significativi dell’azienda e dell’unità produttiva e del numero dei lavoratori occupati distinti in maschi e femmine, questa distinzione verrà effettuata per tutte le voci che poi seguiranno anche per poter fare una valutazione tenendo conto come dice l’art.28 in base alla valutazione dei rischi delle differenze di genere. Per quanto riguarda invece le informazioni prodotte dal Medico Competente ci devono essere: i dati identificativi del Medico Competente, nome, cognome, codice fiscale ecc…, il numero e la tipologia di malattie professionali segnalate, i dati relativi alla sorveglianza sanitaria distinti tra maschi e femmine. Questi dati relativi alla sorveglianza sanitaria nel dettaglio sono i seguenti:

– il totale dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, cioè tutti i lavoratori che dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria;

– il totale dei lavoratori che effettivamente visitati nell’anno di riferimento;

– il numero di idonei alla mansione specifica;

– il numero di lavoratori con idoneità parziale temporanea con prescrizioni o limitazioni o entrambe le situazioni;

– il numero di lavoratori con idoneità parziali permanenti anche questi con prescrizioni e/o limitazioni;

– il numero di lavoratori temporaneamente inidonei;

– il numero di lavoratori permanentemente inidonei.

Devono inoltre essere riportati i dati relativi all’esposizione a rischi distinti sempre tra maschi e femmine, quindi:

–         il numero di lavoratori esposti alle differenti tipologie di rischio;

–         il numero di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per tipologia di rischio;

–         il numero di lavoratori effettivamente visitati nell’anno di riferimento per tipologia di rischio;

E’ presente una tabella particolare che riguarda le visite per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’alcoldipendenza:

–         per quanto riguarda l’alcoldipendenza viene richiesto il numero di lavoratori idonei alla mansione sempre distinti tra maschi e femmine;

–         per quanto riguarda invece le sostanze stupefacenti e psicotrope la tabella richiede di specificare, sempre distinguendo i maschi dalle femmine, i positivi ai test di screening e i positivi ai test di conferma.

Ci sono alcune criticità che vanno sottolineate riguardo all’allegato 3B:

–         sulla prima sezione, il Medico può assolvere a questo obbligo di informazione e trasmissione dei dati solo se il datore di lavoro a sua volta glieli ha trasmessi, cioè in pratica la possibilità da parte del Medico Competente di assolvere a suo obbligo subordinata al fatto che il Datore di Lavoro a sua volta assolva all’obbligo di informare il Medico Competente, questo è una delle altre criticità rappresentate per esempio dalle associazione scientifiche e professionali dei Medici Competenti.

Per quanto riguarda la seconda sezione, anche questa è una delle critiche che vengono mosse:

–         l’informazione sulle malattie professionali segnalate costituisce in effetti un dato che è già in possesso della pubblica amministrazione, quindi potrebbe essere richiesto direttamente all’interno della pubblica amministrazione stessa;

–         manca stranamente l’informazione sul numero dei lavoratori minori soggetti a sorveglianza sanitaria e effettivamente visitati;

–         in fine, sulla parte dell’alcoldipendenza, è necessario che la conferenza stato-regioni proceda all’attuazione di quanto predisposto dall’art.41 comma 4-bis (ricordiamo che il termine è scaduto il 31 dicembre 2009) perché l’ordinamento attuale non prevede i casi o le situazioni in cui la sorveglianza sanitaria per l’alcoldipendenza sia obbligatoria.

 

 

 

da http://www.giuliomorelli.com/medico-competente/lavoro.html