ALLEGATO 3B
L’allegato 3B è la comunicazione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, questa è la dicitura ufficiale dell’allegato 3B, il comma 2 dell’art.3 del decreto specifica che i dati sono utilizzabili a fini epidemiologici ma non stabilisce l’esclusività di questo utilizzo, cioè i dati potrebbero essere utilizzati anche con altri fini ad esempio per fini di vigilanza e questa è una delle cose per il quale l’allegato 3B nell’ambito dei Medici Competenti ha sollevato molte perplessità. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, questo di fatto è la ripetizione del contenuto dell’art.40, ma in sede di prima applicazione vedremo l’art.4 fissa al 30 giugno la scadenza della prima trasmissione. Che cos’è questo allegato 3B? Di fatto il decreto riporta la riproduzione stampa di un foglio dati di tipo Excel e ogni foglio comprende 2 sezioni: la prima sezione contiene le informazioni che il Datore di Lavoro deve fornire al Medico Competente, la seconda sezione contiene invece le informazioni fornite dal Medico Competente stesso in base alla sua attività e ai risultati della sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda la informazioni fornite dal Datore di Lavoro si tratta dei dati significativi dell’azienda e dell’unità produttiva e del numero dei lavoratori occupati distinti in maschi e femmine, questa distinzione verrà effettuata per tutte le voci che poi seguiranno anche per poter fare una valutazione tenendo conto come dice l’art.28 in base alla valutazione dei rischi delle differenze di genere. Per quanto riguarda invece le informazioni prodotte dal Medico Competente ci devono essere: i dati identificativi del Medico Competente, nome, cognome, codice fiscale ecc…, il numero e la tipologia di malattie professionali segnalate, i dati relativi alla sorveglianza sanitaria distinti tra maschi e femmine. Questi dati relativi alla sorveglianza sanitaria nel dettaglio sono i seguenti:
– il totale dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, cioè tutti i lavoratori che dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria;
– il totale dei lavoratori che effettivamente visitati nell’anno di riferimento;
– il numero di idonei alla mansione specifica;
– il numero di lavoratori con idoneità parziale temporanea con prescrizioni o limitazioni o entrambe le situazioni;
– il numero di lavoratori con idoneità parziali permanenti anche questi con prescrizioni e/o limitazioni;
– il numero di lavoratori temporaneamente inidonei;
– il numero di lavoratori permanentemente inidonei.
Devono inoltre essere riportati i dati relativi all’esposizione a rischi distinti sempre tra maschi e femmine, quindi:
– il numero di lavoratori esposti alle differenti tipologie di rischio;
– il numero di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per tipologia di rischio;
– il numero di lavoratori effettivamente visitati nell’anno di riferimento per tipologia di rischio;
E’ presente una tabella particolare che riguarda le visite per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’alcoldipendenza:
– per quanto riguarda l’alcoldipendenza viene richiesto il numero di lavoratori idonei alla mansione sempre distinti tra maschi e femmine;
– per quanto riguarda invece le sostanze stupefacenti e psicotrope la tabella richiede di specificare, sempre distinguendo i maschi dalle femmine, i positivi ai test di screening e i positivi ai test di conferma.
Ci sono alcune criticità che vanno sottolineate riguardo all’allegato 3B:
– sulla prima sezione, il Medico può assolvere a questo obbligo di informazione e trasmissione dei dati solo se il datore di lavoro a sua volta glieli ha trasmessi, cioè in pratica la possibilità da parte del Medico Competente di assolvere a suo obbligo subordinata al fatto che il Datore di Lavoro a sua volta assolva all’obbligo di informare il Medico Competente, questo è una delle altre criticità rappresentate per esempio dalle associazione scientifiche e professionali dei Medici Competenti.
Per quanto riguarda la seconda sezione, anche questa è una delle critiche che vengono mosse:
– l’informazione sulle malattie professionali segnalate costituisce in effetti un dato che è già in possesso della pubblica amministrazione, quindi potrebbe essere richiesto direttamente all’interno della pubblica amministrazione stessa;
– manca stranamente l’informazione sul numero dei lavoratori minori soggetti a sorveglianza sanitaria e effettivamente visitati;
– in fine, sulla parte dell’alcoldipendenza, è necessario che la conferenza stato-regioni proceda all’attuazione di quanto predisposto dall’art.41 comma 4-bis (ricordiamo che il termine è scaduto il 31 dicembre 2009) perché l’ordinamento attuale non prevede i casi o le situazioni in cui la sorveglianza sanitaria per l’alcoldipendenza sia obbligatoria.
da http://www.giuliomorelli.com/medico-competente/lavoro.html