TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

La norma di riferimento per la tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Molte attività lavorative possono costituire per la lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

In generale, per tutte le Lavoratrici dipendenti è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere all’INPS la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto), se svolge lavori non vietati in gravidanza (certificato del medico competente o dichiarazione del datore di lavoro, qualora non sia soggetta a visite mediche da parte del medico competente aziendale) e gode di buone condizioni di salute (certificato del ginecologo).

Le Lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento fino a sette mesi dopo il parto non possono essere adibite a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” così come individuati dalla normativa di riferimento e in base alla specifica valutazione dei rischi che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare (art.28 del D.Lgs 81/08). Degli esiti di questa valutazione devono essere messe a conoscenza tutte le lavoratrici in età fertile.

 

 

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