IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente (art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n. 81/2008) viene definito come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. 

 

Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici titoli e requisiti e che lo stesso abbia anche una comprovata esperienza professionale, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (così Cass. Pen., sez. III, 2.07.2008, u.p. 21.05.2008, n. 26539, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 162 e 233).

Compito del medico competente, in altri termini, non è soltanto quello di procedere alle visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, di esserne l‘alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell’identificazione dei rimedi (Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, n. 5037).

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 39 c. 4) prevede che il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”: il medico competente può essere anche un privato, ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6.02.2001,n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 234).

 

Inoltre (art. 39 c. 6, D.Lgs. n. 81/2008) “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: l’individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa l’individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato con l’arresto o l’ammenda per violazione dell’art. 18 comma 1 lett. a che prevede la nomina di un medico competente. L’eccezione prevista dall’art. 39 comma 6 opera solo se si rispetta l’obbligo ivi tassativamente previsto di nominare il medico competente coordinatore che incarna l’unicità della funzione medica.

 

Si tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.

da http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/i-compiti-del-medico-competente-AR-12481/