Sicurezza sul lavoro, arriva ‘Sofia’, lo spin off dell’Ateneo Udinese

Sicurezza sul lavoro, arriva ‘Sofia’, lo spin off dell’Ateneo Udinese

La sicurezza sul lavoro in campo agro-forestale ha da oggi un alleato in più, grazie alla innovativa tecnologia sviluppata da “SOFìA – Soluzioni Operative Finalizzate all’Innovazione in Agricoltura”, la nuova impresa costituitasi ieri come spin off dalla ricerca svolta all’Università di Udine. “SOFìA” ha sviluppato un guanto prototipato protettivo, o fingersafe, in grado di ridurre gli effetti derivati da infortuni in tutti gli ambiti di lavoro, in caso di schiacciamento o cesoiamento, di utilizzo di macchinari come presse e forbici pneumatiche o in caso di cadute di carichi dall’alto.

Lo spin off è il 35° dell’ateneo friulano ed è stato sviluppato da Sirio Rossano Secondo Cividino e Daniele Dell’Antonia, professori a contratto in ergonomia e sicurezza sul lavoro presso l’ateneo, Michela Vello, dottore di ricerca, con Rino Gubiani e Maurizia Sigura, rispettivamente professore di meccanica agraria e macchine e impianti per l’industria alimentare e ricercatrice di costruzioni rurali e territorio agroforestale.

«L’innovativa tecnologia impiegata da “SOFìA” – spiega Sirio Rossano Cividino – è in grado di resistere a pressioni elevatissime e di dissipare energia tale da ridurre il danno sull’operatore. Ora intendiamo sviluppare soluzioni innovative legate alla sicurezza in campo agro-forestale a tutto campo».

L’atto costituivo di “SOFìA – Soluzioni Operative Finalizzate all’Innovazione in Agricoltura” è avvenuto ieri, nella sede di palazzo Florio, alla presenza del rettore dell’Università di Udine, Alberto Felice De Toni, e del delegato al trasferimento tecnologico, Giuseppe Damante. Il progetto di impresa, oggi divenuto realtà, era stato presentato al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), nell’ambito del Festival della scienza di Genova nel 2013, dopo essere arrivato tra i finalisti della competizione regionale Start Cup. Inoltre è stato selezionato per partecipare al percorso imprenditoriale del progetto Re-seed, promosso da Università di Udine, Friuli Innovazione e Sissa di Trieste. E nel 2014, ha ottenuto il terzo premio anche a Start Up Fvg.

 

da http://www.udinetoday.it/

Sicurezza sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro e danni salute

Quali sono i requisiti della delega di funzioni per la sicurezza del lavoro che esonerano il datore di lavoro dalle responsabilità di danni alla salute? Ecco le novità

La delega funzioni per la sicurezza serve ad esonerare il datore di lavoro da alcune responsabilità in caso di danni alla salute e di incidenti sul lavoro  (d.lgs. n. 81/08).

Tuttavia, come confermato dai paletti imposti dalla Cassazione, occorrono dei requisiti formali e sostanziali.

Sicurezza sul lavoro: requisiti delega funzioni per esonero responsabilità

In primis la delega funzioni deve risultare da un atto scritto con data certa che, intuitivamente, deve essere antecedente all’infortunio nel caso in cui la causa riguardi un evento specifico (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 15028 del 1° aprile 2014). Non è sufficiente all’uopo una delega implicita risultante dalla mera ripartizione, all’interno dell’azienda, dei compiti ai dipendenti.

Dal documento deve altresì risultare in modo chiaro l’accettazione del delegato all’assunzione delle mansioni antiinfortunistiche in tema di sicurezza sul lavoro.Il delegante deve specificare i compiti assegnati al delegato altrimenti la delega è “impropria” e quindi nulla. Lo scopo di questo requisito sostanziale è di poter verificare la competenza del soggetto incaricato.

Delega funzioni sicurezza lavoro: quali responsabilità restano in capo dal datore

Va chiarito inoltre un aspetto importante: la delega ad un responsabile per la prevenzione e la sicurezza non esonera il datore dalla responsabilità penale di cui resta il garante principale. Il datore quindi mantiene l’obbligo di vigilanza sulla correttezza gestione del rischio anche se non deve riguardare momento ma può essere complessiva e generale (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n.9505 del 27 febbraio 2013). Oltre alla cd culpa in vigilando, il datore di lavoro resta responsabile per i casi di carenze che attengano alla politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali di fatto nessun intervento del delegato possa realisticamente essere risolutivo (Cass. pen. sezione IV, 28 gennaio 2009, n. 4123). Il datore quindi resta obbligato ad assumere le iniziative necessarie a neutralizzare le situazioni di pericolo e di rischio.

 

dal sito http://www.investireoggi.it/