LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 25 La cartella sanitaria e di rischio
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione (come suggerito all’allegato n 3A), nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);
2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c);
3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordato con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);
4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro (vedi Allegato 3A);
5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (vedi Allegato 3A);
6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;
7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera e);
8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).

 

Nelle aziende in cui vi è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici pericolosi, la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare un registro dei lavoratori esposti. Nel caso di lavoratori esposti a tali agenti, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL – la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro dei lavoratori esposti, sempre con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso (secondo le modalità contenute nel D.M. 155/07 per l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni).

 

 

da http://www.safety81.it/